Obblighi dei sostituiti – Art. 690
Art. 690 Codice Civile: i sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, salvo diversa volontà del testatore o obblighi personali.
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che chi subentra a un erede istituito (il sostituito) è tenuto a rispettare gli stessi obblighi che il testatore aveva imposto all'erede originario. Ad esempio, se l'istituito doveva versare una somma a un terzo o mantenere un immobile, il sostituito deve fare altrettanto.
Ci sono due eccezioni: se il testatore ha espressamente escluso il sostituito da certi obblighi, oppure se l'obbligo è di natura personale, cioè legato alla qualità della persona dell'istituito (come curare un familiare o svolgere un compito che richiede competenze specifiche). In questi casi il sostituito non è vincolato.
Quando si applica
- Un testatore impone all'erede istituito di versare un assegno mensile al nipote; il sostituito, subentrando, deve continuare i versamenti.
- Il testatore obbliga l'istituito a mantenere in buono stato la cappella di famiglia; il sostituito assume lo stesso obbligo.
- L'istituito doveva prendersi cura personalmente del cavallo da corsa del testatore; il sostituito, non essendo un cavallerizzo, non è tenuto perché l'obbligo è personale.
- Il testatore scrive nel testamento che il sostituito non è tenuto a pagare le spese di studio dei figli dell'istituito; l'obbligo decade.
- Un sostituito subentra a più istituiti con obblighi diversi; deve adempiere solo quelli non personali e non derogati dal testatore.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina i diritti dei creditori personali dell'istituito nei confronti del sostituito (art. 695).
- Non regola l'alienazione dei beni ereditari da parte del sostituito (art. 694).
- Non riguarda la sostituzione fedecommissaria, che ha regole proprie (art. 692).
- Non dice cosa accade se il sostituito rifiuta l'eredità; la devoluzione è trattata dall'art. 696.
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