Sostituzione ordinaria applicata ai legati - Art. 691
Art. 691 C.c. estende le norme sulla sostituzione ordinaria di questa sezione anche ai legati, rendendo applicabili le stesse regole dell'eredità.
Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 691 è una norma di rinvio: stabilisce che le disposizioni sulla sostituzione ordinaria contenute in questa sezione si applicano anche ai legati.
La sostituzione ordinaria è la designazione di un beneficiario alternativo nel caso in cui il primo non possa o non voglia accettare. Con questo articolo, il legislatore chiarisce che le stesse regole valgono quando l'oggetto della disposizione è un legato (un bene specifico) anziché l'intera eredità.
Quando si applica
- Un testatore lascia in legato un quadro al nipote, ma se il nipote non accetta, il quadro va alla sorella. L'art. 691 assicura che le regole sulla sostituzione ordinaria disciplinino questo caso.
- Un legato di una casa viene disposto a favore di un amico, con sostituzione a favore del figlio dell'amico nel caso di premorienza. Le norme della sezione si applicano.
- Un testatore nomina un legatario e un sostituto per un legato di denaro, senza specificare ulteriori condizioni. Le regole di sostituzione ordinaria di questa sezione si applicano per determinare i diritti e gli obblighi.
- Un legato di beni mobili viene lasciato a una persona, e il testatore indica un sostituto per il caso in cui il legatario rinunci. L'art. 691 estende la disciplina della sostituzione ordinaria a questa situazione.
Cosa questo articolo non dice
- Questo articolo non disciplina la sostituzione fedecommissaria, che riguarda disposizioni plurime e successive.
- Non si occupa della revocazione dei legati o del testamento, che è trattata in altre norme.
- Non regola i diritti dei creditori personali del legatario o del sostituto.
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