Art. 69 Codice Civile

Diritti in nome di persona ignota - Art. 69

Art. 69: per reclamare un diritto in nome di persona di cui si ignora l'esistenza, occorre provare che esisteva al momento della nascita del diritto.

Testo ufficiale Art. 69 Codice Civile — Italia

Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 69 stabilisce che nessuno può pretendere un diritto a nome di una persona di cui non si sa se esista, a meno di dimostrare che quella persona esisteva nel momento in cui il diritto è nato. In pratica, se qualcuno vuole far valere un diritto per conto di un'altra persona di cui non si hanno notizie, deve fornire la prova che quella persona era viva e in possesso del diritto quando questo è sorto.

Questa regola si applica in vari contesti, ad esempio nelle successioni ereditarie o nei rapporti obbligatori. L'onere della prova grava su chi reclama il diritto. L'articolo non specifica il tipo di prova necessaria, ma richiede una dimostrazione certa dell'esistenza della persona al momento della nascita del diritto.

Quando si applica

  • Un erede pretende l'eredità per conto di un fratello di cui non si hanno notizie da anni, senza sapere se sia ancora vivo.
  • Un creditore tenta di riscuotere un debito a nome di un debitore di cui si ignora l'esistenza, senza provare che il debitore esisteva quando il debito è sorto.
  • Una persona, senza alcun mandato, rivendica il diritto di proprietà su un bene a nome di un parente lontano di cui non si conosce l'esistenza.
  • Un genitore chiede il risarcimento danni per un figlio di cui si ignora se sia nato vivo (ad esempio in caso di aborto o parto prematuro).
  • Un rappresentante auto-proclamato di una società di cui non si ha notizia tenta di agire in giudizio per conto della società.

Cosa questo articolo non dice

  • Questo articolo non si applica quando si agisce in nome proprio, anche se si ha un interesse indiretto; in quel caso si applicano le norme generali sulla legittimazione.
  • Non copre le rivendicazioni per conto di una persona di cui si conosce l'esistenza ma è irreperibile (assenza); tali situazioni sono disciplinate dalle norme sulla dichiarazione di assenza o morte presunta (articoli non elencati in questa pagina).
  • Non riguarda i diritti di un nascituro (concepturus), che hanno regole specifiche (ad esempio in materia di successione, art. 70 e seguenti).
  • Non si applica nel caso di un diritto reclamato per conto di un defunto, poiché la morte fa cessare la capacità; la successione è regolata da norme diverse (art. 70 ecc.).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 69 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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