Esecutore testamentario: azioni processuali Art. 704
L'art. 704 cod. civ. impone di citare l'esecutore testamentario nelle azioni ereditarie, e gli riconosce la facoltà di intervenire e agire per l'ufficio.
Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo riguarda la posizione dell'esecutore testamentario nei giudizi che riguardano l'eredità durante la sua gestione.
Quando un erede o un'altra parte avvia una causa che tocca i beni o i diritti ereditari, l'esecutore testamentario deve essere chiamato in giudizio come parte necessaria, non solo l'erede. L'esecutore ha anche il diritto di entrare spontaneamente in una causa già iniziata dall'erede, e può a sua volta promuovere azioni giudiziarie per compiere i compiti del suo ufficio.
Quando si applica
- Un erede cita un coerede per la divisione dell'eredità: la domanda deve essere proposta anche contro l'esecutore testamentario.
- Un creditore del defunto fa causa all'erede per il pagamento di un debito ereditario: l'esecutore può intervenire per tutelare l'asse.
- L'esecutore scopre che un terzo ha danneggiato un immobile dell'eredità e agisce in giudizio per il risarcimento.
- Il testamento è contestato per nullità: l'esecutore deve essere parte del giudizio.
Cosa questo articolo non dice
- Non dice chi può essere nominato esecutore testamentario (v. art. 701).
- Non regola la vendita dei beni ereditari da parte dell'esecutore (v. art. 694).
- Non disciplina la consegna dei beni all'erede al termine della gestione (v. art. 707).
- Non fissa la retribuzione dell'esecutore testamentario (v. art. 711).
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