Art. 704 Codice Civile

Esecutore testamentario: azioni processuali Art. 704

L'art. 704 cod. civ. impone di citare l'esecutore testamentario nelle azioni ereditarie, e gli riconosce la facoltà di intervenire e agire per l'ufficio.

Testo ufficiale Art. 704 Codice Civile — Italia

Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo riguarda la posizione dell'esecutore testamentario nei giudizi che riguardano l'eredità durante la sua gestione.

Quando un erede o un'altra parte avvia una causa che tocca i beni o i diritti ereditari, l'esecutore testamentario deve essere chiamato in giudizio come parte necessaria, non solo l'erede. L'esecutore ha anche il diritto di entrare spontaneamente in una causa già iniziata dall'erede, e può a sua volta promuovere azioni giudiziarie per compiere i compiti del suo ufficio.

Quando si applica

  • Un erede cita un coerede per la divisione dell'eredità: la domanda deve essere proposta anche contro l'esecutore testamentario.
  • Un creditore del defunto fa causa all'erede per il pagamento di un debito ereditario: l'esecutore può intervenire per tutelare l'asse.
  • L'esecutore scopre che un terzo ha danneggiato un immobile dell'eredità e agisce in giudizio per il risarcimento.
  • Il testamento è contestato per nullità: l'esecutore deve essere parte del giudizio.

Cosa questo articolo non dice

  • Non dice chi può essere nominato esecutore testamentario (v. art. 701).
  • Non regola la vendita dei beni ereditari da parte dell'esecutore (v. art. 694).
  • Non disciplina la consegna dei beni all'erede al termine della gestione (v. art. 707).
  • Non fissa la retribuzione dell'esecutore testamentario (v. art. 711).

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