Alienazione dei beni oggetto di sostituzione - Art. 694
Il tribunale può consentire alienazione di beni di sostituzione per evidente utilità, con reimpiego, e ipoteche per miglioramenti fondiari.
L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo riguarda i beni che sono oggetto di una sostituzione testamentaria, ovvero beni che un erede (detto istituito) deve conservare per poi trasmetterli a un altro erede (il sostituito) alla sua morte o al verificarsi di una condizione.
Il tribunale, su richiesta, può autorizzare la vendita di tali beni se c'è un'evidente utilità. Le somme ricavate devono essere reinvestite in modo da preservare il patrimonio per il sostituito.
Inoltre, il tribunale può consentire la costituzione di ipoteche sui beni stessi a garanzia di prestiti destinati a miglioramenti o trasformazioni fondiarie.
Quando si applica
- L'istituito chiede al tribunale di vendere un terreno agricolo in perdita per acquistare un immobile più redditizio, con l'obbligo di reinvestire i proventi.
- L'istituito deve pagare debiti urgenti dell'eredità e l'unico bene disponibile è un appartamento vincolato alla sostituzione; richiede l'autorizzazione a venderlo.
- Un fondo oggetto di sostituzione necessita di un sistema di irrigazione; l'istituito vuole ipotecare il fondo per ottenere un mutuo e finanziare il miglioramento.
- Dopo la morte del testatore, l'istituito vuole vendere un'azienda inclusa nella sostituzione e reinvestire in titoli di stato, chiedendo l'approvazione del tribunale.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non autorizza l'istituito a vendere i beni senza il preventivo consenso del tribunale.
- Non si applica a beni ereditari privi di una clausola di sostituzione (eredità semplice).
- L'istituito non può trattenere i proventi della vendita per uso personale; devono essere reinvestiti.
- Non riguarda la vendita di beni durante la vita del testatore, ma solo dopo la sua morte.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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