Art. 722 Codice Civile

Beni indivisibili produzione nazionale - Art. 722

L'Art. 722 estende gli artt. 720 e 721 (vendita immobili non divisibili) ai beni indivisibili per interesse della produzione nazionale, salvo leggi speciali.

Testo ufficiale Art. 722 Codice Civile — Italia

In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 722 del Codice Civile si inserisce nella disciplina della divisione ereditaria. Esso prevede che, quando nell'eredità sono presenti beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale, si applicano le stesse regole previste per gli immobili non divisibili (articoli 720 e 721). In altre parole, se non ci sono leggi speciali che dispongano diversamente, tali beni non possono essere divisi in natura tra gli eredi, ma devono essere venduti, seguendo la procedura stabilita per gli immobili indivisibili.

Il riferimento ai "due articoli precedenti" è agli articoli 720 (immobili non divisibili) e 721 (vendita degli immobili). L'articolo 722 estende quindi il regime di questi ultimi ai beni dichiarati indivisibili per ragioni di interesse nazionale. Va notato che le leggi speciali possono derogare a questa disposizione: se una legge speciale prevede una disciplina diversa per la divisione di tali beni, quella disciplina prevale.

Quando si applica

  • Un'eredità comprende un'azienda agricola che la legge dichiara indivisibile per la produzione nazionale. L'articolo 722 impone di applicare le regole di vendita degli immobili non divisibili, quindi l'azienda non può essere suddivisa tra gli eredi ma va venduta.
  • In una successione, tra i beni c'è un impianto industriale dichiarato indivisibile per l'interesse della produzione nazionale. L'Art. 722 richiede che si seguano le disposizioni degli articoli 720 e 721, con conseguente vendita dell'impianto.
  • Un terreno agricolo con coltivazioni protette viene dichiarato indivisibile per legge. Se fa parte di un'eredità, l'articolo 722 ne impedisce la divisione in natura e ne impone la vendita secondo le regole degli immobili non divisibili.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica a beni divisibili solo perché gli eredi non riescono a mettersi d'accordo; serve una dichiarazione legale di indivisibilità per interesse nazionale.
  • Non riguarda la divisione di beni mobili comuni, come autoveicoli o denaro, a meno che non siano specificamente dichiarati indivisibili per la produzione nazionale.
  • Non crea un diritto di prelazione o altre tutele a favore di coeredi; è solo una regola sulla modalità di divisione.
  • Non si applica se leggi speciali (es. leggi sulla proprietà industriale o agricola) prevedono diversamente; in tal caso prevalgono quelle.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 722 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile