Art. 720 Codice Civile

Divisione di immobili non divisibili (Art. 720)

Attribuzione di immobili non divisibili nella divisione ereditaria: al coerede con quota maggiore o a più coeredi; altrimenti vendita all'incanto. (Art. 720)

Testo ufficiale Art. 720 Codice Civile — Italia

Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando in una successione ereditaria ci sono immobili che non possono essere divisi comodamente, o la cui divisione danneggerebbe l'economia pubblica o l'igiene, e la divisione dell'intero patrimonio non può avvenire senza spezzare questi immobili, la legge prevede un ordine di preferenza. Prima di tutto, l'immobile deve essere assegnato per intero a uno dei coeredi che ha diritto alla quota più grande, oppure a più coeredi se lo chiedono insieme. In questo caso, il coerede che riceve l'immobile deve pagare agli altri la differenza di valore (addebito dell'eccedenza).

Se nessun coerede è disposto a prendere l'immobile, allora si procede alla vendita all'incanto (asta pubblica).

Quando si applica

  • Un terreno agricolo di piccole dimensioni che, se diviso, non permetterebbe più una coltivazione redditizia.
  • Un immobile con un unico ingresso e scale comuni che non può essere suddiviso in unità abitative indipendenti.
  • Un edificio storico la cui divisione danneggerebbe il valore culturale e architettonico.
  • Un pozzo o una fonte d'acqua comune a più fondi, la cui divisione comprometterebbe l'igiene o l'approvvigionamento.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica ai beni mobili, ma solo agli immobili.
  • Non si applica se l'immobile è comodamente divisibile senza pregiudizio.
  • Non si applica se la divisione dell'intera eredità può essere fatta senza frazionare l'immobile (ad esempio, vendendo altri beni).
  • Non impone automaticamente la vendita all'asta: prima va tentata l'attribuzione a un coerede.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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