Condizioni di vendita stabilite dal giudice - Art. 721
Art. 721 c.c. stabilisce che, in mancanza di accordo tra condividenti, il giudice fissa patti e condizioni della vendita degli immobili nella divisione.
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo si applica nella divisione ereditaria, quando i coeredi (condividenti) devono vendere gli immobili per dividere il patrimonio. Se i condividenti non riescono a mettersi d'accordo sui patti e le condizioni della vendita (ad esempio prezzo, modalità, garanzie), l'autorità giudiziaria interviene e li stabilisce al posto loro.
La norma non dice come il giudice debba determinare tali condizioni, ma lo fa in base alle circostanze del caso. L'articolo riguarda solo la vendita di immobili nell'ambito della divisione, non altre vendite tra coeredi concordate liberamente.
Quando si applica
- Due fratelli ereditano un appartamento e non riescono a decidere a quale prezzo venderlo; il giudice fissa le condizioni di vendita.
- Tre cugini ereditano un terreno agricolo; uno vuole venderlo subito, l'altro a rate, il terzo non vuole vendere; il giudice stabilisce i patti.
- Una casa ereditata è in comproprietà tra più eredi; non si accordano sulla clausola di esclusione di garanzie; il giudice decide le condizioni.
- In una divisione giudiziale, il giudice ordina la vendita di un immobile e ne fissa le condizioni perché i condividenti non hanno raggiunto un accordo.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la vendita di beni mobili o personali.
- Non si applica a vendite volontarie tra coeredi o a terzi al di fuori di una divisione giudiziale.
- Non stabilisce i criteri per la valutazione dell'immobile (la stima è regolata dall'Art. 726).
- Non disciplina la vendita di immobili per pagare debiti ereditari (quella è regolata dall'Art. 719).
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