Conti tra condividenti dopo la vendita – Art. 723
Dopo la vendita di mobili e immobili ereditari, si procede ai conti tra condividenti, allo stato attivo/passivo e alla determinazione di porzioni e conguagli.
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Dopo che i beni mobili e immobili dell'eredità sono stati venduti (articoli 721 e 722), questa norma impone di fare i conti tra i condividenti – cioè gli eredi che partecipano alla divisione. Si prepara un bilancio dell'eredità: da una parte le attività (il ricavato della vendita e gli altri beni rimasti), dall'altra le passività (debiti, spese). Su questa base si calcolano le porzioni spettanti a ciascun erede e gli eventuali conguagli in denaro o rimborsi necessari per pareggiare le differenze di valore.
La norma non stabilisce come dividere i beni in natura né come vendere: regola solo la fase contabile successiva alla vendita. Il risultato dei conti è poi usato per assegnare le quote (articolo 729) e versare i conguagli (articolo 728).
Quando si applica
- Dopo aver venduto la casa di famiglia e i mobili, gli eredi si riuniscono per fare il rendiconto delle spese sostenute da ciascuno (es. tasse di successione pagate da un erede) e stabilire quanto ognuno deve ricevere o restituire.
- Il ricavato della vendita non copre tutti i debiti ereditari; nella resa dei conti si determina quanto ogni condividente deve contribuire per saldare il passivo.
- Un erede aveva già prelevato un bene dall'asse prima della vendita; la resa dei conti ne imputa il valore alla sua porzione, e si calcola un conguaglio a favore degli altri eredi.
- Dopo la vendita di terreni indivisibili, si redige lo stato attivo e passivo e si stabiliscono le quote spettanti a ciascun ramo familiare, con eventuali conguagli in denaro.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la vendita dei beni (articoli 721-722) né la divisione dei beni non venduti (articoli 726-729).
- Non riguarda l'obbligo di collazione di donazioni fatte in vita dal defunto (articolo 724).
- Non tratta il diritto di prelazione tra condividenti (articolo 732).
- Non regola la sospensione della divisione per ordine del giudice (articolo 717).
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