Art. 759 Codice Civile

Ripartizione del valore evitto tra coeredi - Art. 759

Valore del bene evitto ripartito tra coeredi in proporzione al valore attuale dei loro beni. Se un coerede è insolvente, quota divisa tra evitto e solventi.

Testo ufficiale Art. 759 Codice Civile — Italia

Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione. Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se un coerede perde per evizione un bene ricevuto in sede di divisione ereditaria, il valore di quel bene al momento dell'evizione viene redistribuito tra tutti i coeredi. La ripartizione avviene in proporzione al valore attuale dei beni che ciascun coerede ha ricevuto, tenendo conto dello stato in cui quei beni si trovavano al tempo della divisione.

Se uno dei coeredi è insolvente e non può pagare la sua parte di garanzia, quella quota viene suddivisa tra l'erede che ha subito l'evizione e gli altri coeredi solventi. La norma completa la garanzia prevista dall'articolo precedente (art. 758) tra i coeredi.

Quando si applica

  • Tizio riceve un appartamento nella divisione, ma un terzo ne rivendica la proprietà e vince la causa: l'appartamento è evitto. Il suo valore al momento dell'evizione viene ripartito tra Tizio e gli altri coeredi proporzionalmente al valore attuale dei loro beni.
  • Caio, coerede, è insolvente e non può pagare la quota di garanzia dovuta per l'evizione subita da un altro coerede; la sua parte viene divisa tra l'evitto e i coeredi solventi.
  • Sempronio riceve un terreno, ma un precedente proprietario lo rivendica con successo. Il valore del terreno perso è calcolato e distribuito tra tutti i coeredi secondo il valore attuale delle loro quote.
  • Una coerede riceve una casa gravata da ipoteca; il creditore ipotecario escute il bene, realizzando un'evizione. La norma applica la garanzia tra coeredi per il valore della casa al momento dell'escussione.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non si applica a danni semplici o deterioramenti del bene, ma solo alla perdita totale per evizione (rivendicazione vincente di un terzo).
  • Non regola l'evizione subita da un terzo acquirente estraneo alla divisione ereditaria, ma solo tra coeredi.
  • Non dice come calcolare il valore se ci sono miglioramenti o deterioramenti successivi alla divisione; tali aspetti sono trattati dagli articoli 748 e 749 del codice.
  • Non copre il caso in cui l'evizione riguardi un legato invece di una quota ereditaria.

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