Art. 758 Codice Civile

Garanzia tra coeredi per molestie ed evizioni - Art. 758

Art. 758 Codice Civile: i coeredi si garantiscono solo per molestie ed evizioni anteriori alla divisione; esclusa se patto espresso o per colpa del coerede.

Testo ufficiale Art. 758 Codice Civile — Italia

I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione. La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

I coeredi (cioè gli eredi che hanno partecipato alla divisione) si devono reciprocamente garanzia per le sole molestie e le evizioni – cioè turbative del possesso o perdita del diritto – che derivano da una causa esistente prima della divisione. La garanzia non opera se è stata esclusa con una clausola espressa nell'atto di divisione, oppure se il coerede che subisce l'evizione l'ha causata con la propria colpa.

La garanzia è limitata: non copre fatti successivi alla divisione, né evizioni dovute a cause che il coerede poteva evitare o ha provocato. L'articolo si applica solo ai rapporti tra coeredi, non verso terzi.

Quando si applica

  • Un creditore del defunto chiede il pagamento di un debito anteriore alla divisione a uno dei coeredi, che è stato costretto a pagare.
  • Un terzo dimostra di avere un diritto di proprietà su un terreno assegnato a un coerede, perché il bene era già di sua proprietà prima della successione.
  • Un coerede perde un immobile a causa di una servitù o ipoteca preesistente non dichiarata al momento della divisione.
  • Un coerede subisce un'evizione perché, dopo la divisione, non si è difeso in giudizio e ha lasciato che la causa si concludesse contro di lui (per propria colpa).

Cosa questo articolo non dice

  • La garanzia per debiti sorti dopo la divisione (questi sono regolati dall'art. 752 sulla ripartizione dei debiti ereditari).
  • La garanzia per danni o vizi materiali dei beni, se non costituiscono evizione o molestia.
  • La garanzia in favore di un coerede che ha volontariamente accettato di rinunciare alla protezione con una clausola espressa.
  • La garanzia per evizioni causate da atti del coerede stesso dopo la divisione.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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