Art. 760 Codice Civile

Garanzia per crediti e rendite tra coeredi - Art. 760

In sede di divisione ereditaria, la garanzia per l'insolvenza del debitore cessa se l'insolvenza è successiva. Per le rendite dura cinque anni.

Testo ufficiale Art. 760 Codice Civile — Italia

Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione. La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando i coeredi dividono il patrimonio ereditario e assegnano un credito a uno di loro, gli altri coeredi non sono tenuti a garantire l'incasso se il debitore diventa insolvente soltanto dopo che la divisione è stata fatta.

Diversa è la regola per le posizioni che riguardano una rendita. In questo caso specifico, gli altri coeredi restano tenuti a garantire la solvenza del debitore per i cinque anni successivi alla divisione.

Quando si applica

  • Assegnazione a un coerede di un credito il cui debitore diventa insolvente soltanto dopo la divisione ereditaria
  • Richiesta di rimborso agli altri coeredi per un credito non incassato la cui insolvenza è sopravvenuta in seguito
  • Mancato pagamento di una rendita assegnata a un coerede entro cinque anni dalla conclusione della divisione

Cosa questo articolo non dice

  • Insolvenza del debitore del credito già esistente prima o durante la divisione ereditaria
  • Ripartizione tra i coeredi dei debiti ereditari verso i creditori del defunto
  • Garanzia per evizione o perdita di beni immobili assegnati con la divisione

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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