Rescissione per atti diversi dalla divisione - Art. 764
Art. 764 c.c. permette la rescissione degli atti che pongono fine alla comunione ereditaria, ma non della transazione sulle questioni di divisione.
L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari. L'azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 764 estende l'azione di rescissione – normalmente prevista per la divisione ereditaria – a qualsiasi altro atto che abbia l'effetto di far cessare la comunione tra i coeredi. Tuttavia, l'azione non è ammessa contro una transazione (accordo) con cui siano state risolte le controversie sorte a causa della divisione o dell'atto che l'ha sostituita, anche se non era ancora iniziata una lite.
Quando si applica
- Un coerede vende la propria quota a un terzo, facendo cessare la comunione, e gli altri coeredi chiedono la rescissione per lesione.
- Un coerede dona la sua parte a un altro coerede, e i restanti impugnano l'atto per lesione.
- Si stipula un atto di assegnazione di beni che non è una divisione formale ma pone fine alla comunione, e un coerede leso agisce in rescissione.
- Una transazione tra coeredi risolve una disputa sulla divisione, ma un coerede tenta di impugnarla per rescissione – l'articolo lo esclude.
- Un accordo di scioglimento della comunione tramite vendita all'asta dei beni ereditari, e un coerede chiede rescissione.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica alla rescissione della divisione stessa (quella è regolata dall'art. 763).
- Non si applica a transazioni che non riguardano la divisione (ad esempio, transazione su debiti ereditari).
- Non si applica alla nullità o annullamento per vizi del consenso (art. 761).
- Non si applica all'omissione di beni ereditari (art. 762).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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