Rescissione della divisione ereditaria - Art. 763
La divisione ereditaria può essere rescissa se un coerede è leso di oltre un quarto della sua quota. L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto. La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante. L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando si divide un'eredità, può accadere che i beni attribuiti non corrispondano al valore reale delle quote spettanti ai singoli coeredi. Se un coerede riceve beni per un valore inferiore di oltre un quarto rispetto a quello della sua quota spettante, la legge gli consente di impugnare l'atto mediante la rescissione per lesione.
Questo rimedio si applica sia alle divisioni concordate tra i coeredi, sia a quelle disposte direttamente dal testatore nel testamento. L'attribuzione si valuta confrontando il valore effettivo dei beni assegnati al momento della divisione con l'entità della quota teorica.
L'azione non può essere esercitata a tempo indeterminato: il diritto di chiedere la rescissione si prescrive decorso il termine di due anni dalla data della divisione.
Quando si applica
- Un coerede riceve immobili il cui valore reale risulta inferiore di oltre un quarto rispetto al valore della quota ereditaria a cui aveva diritto.
- Il testatore divide direttamente i beni nel testamento, ma a un erede viene assegnata una porzione inferiore di oltre un quarto rispetto alla sua quota spettante.
- I coeredi stipulano una divisione amichevole senza stima peritale e uno di essi accerta successivamente una sproporzione superiore a un quarto a proprio danno.
Cosa questo articolo non dice
- La divisione in cui la sproporzione o la perdita subita dal coerede non supera il limite di un quarto del valore della quota.
- I casi di annullamento della divisione perché la volontà di un coerede è stata estorta con violenza o carpita con dolo, regolati dall'articolo 761.
- L'ipotesi in meandro alla divisione in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, disciplinata dall'articolo 762.
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