Art. 761 Codice Civile

Annullamento della divisione per violenza o dolo Art. 761

La divisione può essere annullata se effetto di violenza o dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo.

Testo ufficiale Art. 761 Codice Civile — Italia

La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 761 del Codice Civile riguarda l'annullamento della divisione ereditaria quando questa è stata causata da violenza (fisica o morale) o da dolo (inganno). La divisione deve essere l'effetto diretto di questi vizi del consenso.

Il termine per chiedere l'annullamento è di cinque anni. Il conteggio parte dal giorno in cui la violenza è cessata o, in caso di dolo, dal giorno in cui l'inganno è stato scoperto.

La norma non si applica ad altri vizi come l'errore o la lesione: per questi esistono disposizioni specifiche (articoli 762 e 763).

Quando si applica

  • Un erede minaccia di rivelare un segreto personale per costringere un coerede ad accettare una divisione iniqua.
  • Un coerede nasconde l'esistenza di un immobile di valore durante la divisione, facendo sì che il bene non venga incluso nel riparto.
  • Un erede usa violenza fisica per obbligare un altro a firmare l'atto di divisione.
  • Un erede fornisce volutamente stime false di un bene ereditario per indurre gli altri ad accettare una ripartizione a lui favorevole.
  • Minacce di denuncia penale infondate per indurre un coerede alla divisione.

Cosa questo articolo non dice

  • L'annullamento per semplice errore (ad esempio, errore di calcolo o di fatto) – non rientra nell'art. 761, ma può essere trattato in altre norme sulle divisioni.
  • La rescissione per lesione (quando un erede subisce un danno economico superiore al quarto) – disciplinata dall'art. 763.
  • L'annullamento per omissione di beni ereditari (beni non dichiarati) – coperto dall'art. 762.
  • L'annullamento per incapacità naturale o per vizi del consenso diversi dalla violenza o dal dolo – non regolato da questo articolo.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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