Donazione per riconoscenza o meriti – Art. 770
Art. 770 c.c.: la liberalità per riconoscenza, meriti o speciale remunerazione è donazione; quella per servizi resi o secondo usi no.
È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo spiega che un regalo fatto per gratitudine, per i meriti di chi lo riceve o come ricompensa speciale è considerato una donazione a tutti gli effetti. Invece, non è donazione un regalo che si è soliti fare per un servizio ricevuto o secondo le abitudini sociali (usi).
La parola 'liberalità' indica un atto di generosità senza obbligo giuridico. 'Riconoscenza' è la gratitudine per un favore passato. 'Meriti' sono le qualità o le azioni della persona che riceve. 'Speciale rimunerazione' è un compenso non dovuto per legge o contratto.
La distinzione è importante perché la donazione richiede determinate forme (atto pubblico, testimoni) mentre un regalo d'uso (come una mancia o un omaggio) no. Se la liberalità rientra nella prima categoria, si applicano le regole della donazione; altrimenti rimane un atto libero non soggetto a quelle formalità.
Quando si applica
- Regalo un orologio a un amico che mi ha assistito durante una malattia (riconoscenza).
- Un'azienda premia un dipendente con un viaggio per i risultati straordinari (meriti).
- Un paziente dona una somma al medico che lo ha curato con successo (speciale remunerazione).
- Lascio una mancia al cameriere al ristorante (servizio reso secondo usi – non donazione).
- Un negozio omaggia un cliente fedele con un piccolo regalo a Natale (secondo gli usi – non donazione).
Cosa questo articolo non dice
- La donazione tra coniugi è regolata dall'art. 781, non qui.
- La donazione di beni futuri è disciplinata dall'art. 771.
- La capacità di donare (art. 774) o i vizi del consenso (art. 768-quinquies) non sono trattati.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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Questa pagina riporta il testo dell'art. 770 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.