Chi ha la capacità di fare donazioni - Art. 774
Per fare una donazione serve la piena capacità di disporre dei beni. Minori e inabilitati possono donare solo all'interno del contratto di matrimonio.
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166. Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
In linea generale, chi non possiede la piena capacità di disporre dei propri beni non può compiere una donazione. La legge richiede la piena capacità di agire affinché un soggetto possa spogliarsi gratuitamente del proprio patrimonio a favore di un altro.
Esiste tuttavia un'eccezione legata alla formazione della famiglia: il minore d'età e l'inabilitato possono effettuare una donazione valida se questa viene fatta all'interno del loro contratto di matrimonio, osservando le formalità previste dagli articoli 165 e 166.
La stessa regola e le medesime eccezioni si applicano al minore emancipato che sia stato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.
Quando si applica
- Un minore d'età che intende regalare un immobile di sua proprietà ad un estraneo.
- Un soggetto inabilitato che vuole donare un bene all'interno della convenzione matrimoniale.
- Un minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale che dispone una donazione nel suo contratto di matrimonio.
Cosa questo articolo non dice
- La donazione effettuata da chi era temporaneamente privo della capacità d'intendere o di volere al momento dell'atto, disciplinata dall'Art. 775.
- La possibilità per i rappresentanti legali (come genitori o tutori) di fare donazioni in nome dell'incapace, vietata dall'Art. 777.
- Le donazioni fatte dall'inabilitato al di fuori del contratto di matrimonio, regolate dall'Art. 776.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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