Donazione: contratto per spirito di liberalità - Art. 769
Art. 769: donazione è contratto per spirito di liberalità con arricchimento mediante disposizione di diritto o assunzione di obbligazione.
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La donazione è un contratto. Il donante agisce per spirito di liberalità, cioè per pura generosità, non per dovere giuridico. L'arricchimento dell'altra parte può avvenire in due modi: il donante trasferisce un proprio diritto (ad esempio la proprietà di un bene) oppure assume un'obbligazione verso il donatario (ad esempio promette di pagare una somma).
Perché vi sia donazione è necessario l'accordo tra donante e donatario; non basta la sola volontà del donante. La definizione dell'art. 769 è il fondamento per tutte le successive norme sulla donazione, che disciplinano requisiti di forma, capacità, e casi particolari.
Quando si applica
- Un padre dona al figlio un immobile.
- Un socio dona la sua quota sociale a un altro socio.
- Una persona promette di pagare le rate del mutuo di un amico (assunzione di obbligazione).
- Un collezionista dona un quadro a un museo.
Cosa questo articolo non dice
- Donazioni fatte per riconoscenza o per rimunerazione (Art. 770).
- Donazioni di beni futuri (Art. 771).
- Atti di liberalità non contrattuali, come le disposizioni testamentarie.
- Semplici promesse unilaterali non accettate dal donatario.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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