Art. 784 Codice Civile

Donazione a nascituri - Art. 784

L'articolo 784 del Codice Civile permette donazioni a nascituri già concepiti o non ancora concepiti, regolando accettazione, amministrazione e frutti.

Testo ufficiale Art. 784 Codice Civile — Italia

La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti. L'accettazione della donazione a favore di nascituri benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321. Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 784 consente di donare beni a un nascituro già concepito o a figli di una persona vivente al momento della donazione, anche se non ancora concepiti. L'accettazione della donazione per i non concepiti è regolata dagli articoli 320 e 321 del codice, che riguardano i poteri dei genitori.

Salvo diversa volontà del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante stesso o ai suoi eredi. Questi possono essere tenuti a prestare una garanzia idonea. I frutti prodotti prima della nascita hanno regole diverse: se il donatario è già concepito, i frutti gli sono riservati; se non è ancora concepito, i frutti restano al donante fino alla nascita.

Quando si applica

  • Un nonno dona un immobile al nipote che è ancora nel grembo materno (già concepito).
  • Una zia dona una somma di denaro ai futuri figli di suo fratello, che al momento non ne ha.
  • Il donante, dopo aver donato a un nascituro non concepito, continua a gestire i beni e a percepirne i frutti fino alla nascita del bambino.
  • I genitori accettano formalmente una donazione per conto del figlio non ancora nato, seguendo le regole degli articoli 320 e 321.
  • Un testatore, mediante donazione, lascia beni a un nipote che nascerà dopo la sua morte, ma il donante muore prima della nascita: l'amministrazione passa ai suoi eredi.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la donazione a favore di un ente o associazione non ancora costituita.
  • Non si applica alle donazioni fatte a un nascituro che non sia figlio di una persona vivente al momento della donazione.
  • Non regola la revoca della donazione.

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