Rappresentanza e gestione beni dei figli: Art. 320
I genitori rappresentano i figli minorenni e ne amministrano i beni. Per atti straordinari e incasso capitali serve l'autorizzazione del giudice tutelare.
Rappresentanza e amministrazione. I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego. L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del giudice tutelare.
- (321) 322 Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore. -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina la rappresentanza legale dei figli minori o nascituri e l'amministrazione del loro patrimonio da parte dei genitori. Ciascun genitore puo' compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, fatta eccezione per i contratti che concedono o acquistano diritti personali di godimento.
Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione — come la vendita o l'ipoteca di beni del figlio, la rinuncia o accettazione di eredita', la contrazione di mutui, le locazioni ultranovennali e la riscossione di capitali — e' necessaria la cointestazione/consenso congiunto e la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, accordata solo in caso di necessita' o utilita' evidente del minore.
Se sorge un conflitto di interessi patrimoniali tra i figli o tra essi e i genitori, il giudice tutelare nomina un curatore speciale. Se il conflitto riguarda un solo genitore, la rappresentanza del figlio viene attribuita in via esclusiva all'altro.
Quando si applica
- I genitori intendono vendere un immobile pervenuto in eredita' al figlio minore.
- Un genitore deve incassare un capitale spettante al figlio a titolo di risarcimento danni.
- I genitori intendono accettare una donazione immobiliare fatta a favore del figlio.
- Un genitore intende stipulare un contratto di locazione ultranovennale relativo a un bene del figlio.
Cosa questo articolo non dice
- Il disaccordo dei genitori sulle decisioni personali o educative per il figlio, disciplinato dall'articolo 316.
- I provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilita' genitoriale per condotte pregiudizievoli.
- La gestione e la destinazione dei frutti sui beni del figlio, disciplinate dalle norme sull'usufrutto legale.
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