Donazione congiunta a più donatari - Art. 773
Se una donazione è fatta congiuntamente a più persone, si presume in parti uguali, salvo diversa volontà. Valida la clausola di accrescimento. Art. 773.
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà. È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se fai una donazione a più persone con lo stesso atto, la legge presume che ciascuna riceva una parte uguale, a meno che tu non indichi diversamente nell'atto.
Puoi anche inserire una clausola che dice: se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte va agli altri. Questa clausola è valida.
Quando si applica
- Un padre dona un appartamento ai suoi figli con lo stesso atto, senza specificare le quote. La legge presume parti uguali.
- Una zia dona dei gioielli alle nipoti con clausola di accrescimento: se una non accetta, l'altra prende tutto.
- Un nonno dona un terreno ai nipoti, ma nell'atto scrive che un nipote riceve una quota maggiore. La presunzione di parti uguali non si applica.
- Donazione congiunta a più amici, ma uno dei donatari muore prima di accettare. La clausola di accrescimento fa sì che la sua parte vada agli altri.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre le donazioni fatte con atti separati a ciascun donatario.
- Non regola la forma della donazione (Art. 782).
- Non riguarda la capacità di donare (Art. 774).
- Non dice cosa succede se il donante è incapace (Art. 775).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 773 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.