Art. 790 Codice Civile

Riserva di disporre di beni donati e eredi: Art. 790

Se il donante si riserva il diritto di disporre di un bene o di una somma sui beni donati e muore senza farlo, tale diritto non passa agli eredi.

Testo ufficiale Art. 790 Codice Civile — Italia

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Quando una persona regala dei beni, può inserire nel contratto una clausola specifica: il potere di vendere, donare o prelevare un determinato oggetto compreso nella donazione, oppure di disporre di una precisa somma di denaro legata a quei beni.

Questo potere ha carattere strettamente personale. Se il donante muore senza aver utilizzato questa facoltà, la riserva cade definitivamente e gli eredi del donante non possono esercitare quel diritto al suo posto.

Quando si applica

  • Un genitore dona la casa al figlio riservandosi la facoltà di prelevare un quadro di valore compreso nell'immobile, ma muore prima di aver espresso la volontà di riprenderselo
  • Una zia dona un fondo agricolo al nipote mantenendo la riserva di disporre di una determinata somma ricavabile dal bene, e viene a mancare senza aver mai richiesto la cifra
  • Un donante regala una collezione d'arte stabilendo la possibilità di venderne un pezzo specifico, ma si spegne prima di aver concluso qualsiasi vendita

Cosa questo articolo non dice

  • I casi in cui il donante, ancora in vita, esercita ed esegue effettivamente la disposizione del bene riservato
  • La donazione con riserva di usufrutto a favore del donante, contemplata dall'articolo 796
  • La revoca dell'atto di donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, regolata dall'articolo 800

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 790 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile