Limite di responsabilità del donante: Art. 789
In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione di una donazione, il donante è responsabile soltanto per dolo o colpa grave (Art. 789 Codice Civile).
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che il donante, quando non esegue la donazione o la esegue in ritardo, risponde solo se ha agito con dolo (intenzione di non adempiere) o con colpa grave (negligenza macroscopica). Non è sufficiente una semplice negligenza o dimenticanza.
Questa è una deroga alla regola generale dei contratti, dove il debitore risponde anche per colpa lieve. La limitazione vale solo per l'obbligo di eseguire la donazione; per altri aspetti (vizi, evizione) valgono regole diverse.
I termini "dolo" e "colpa grave" sono nozioni tecniche: il dolo richiede la volontà consapevole di non adempiere; la colpa grave si ha quando la condotta del donante si discosta in modo evidente dalla diligenza minima.
Quando si applica
- Il donante promette di regalare un quadro entro un mese, ma non lo consegna mai perché ha cambiato idea: è responsabile solo se il cambio di idea è doloso (intenzionale) o se ha perso il quadro per colpa grave.
- Il donante promette di donare un'automobile e la consegna con sei mesi di ritardo perché se ne è dimenticato: il semplice ritardo per negligenza ordinaria non lo rende responsabile.
- Il donante promette una somma di denaro e non la versa perché ha speso tutto in gioco d'azzardo: qui c'è dolo, quindi risponde del danno.
- Il donante si impegna a donare un terreno, ma per sbaglio ne vende una parte a terzi: se l'errore è grave e dovuto a disattenzione colossale, può configurarsi colpa grave.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la responsabilità per vizi della cosa donata (art. 798) o per evizione (art. 797), che hanno proprie regole.
- Non si applica alle donazioni di modico valore (art. 783), che non richiedono atto pubblico e hanno regime semplificato.
- Non riguarda la nullità della donazione per difetto di forma (art. 782) o per motivo illecito (art. 788).
- Non copre la donazione modale (art. 793), dove l'onere imposto al donatario segue altre regole.
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