Art. 796 Codice Civile

Riserva di usufrutto - Art. 796

Il donante può riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio favore e, dopo di lui, a favore di una o più persone, ma non successivamente (Art. 796 c.c.).

Testo ufficiale Art. 796 Codice Civile — Italia

È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 796 del Codice Civile disciplina la riserva di usufrutto nelle donazioni. L'usufrutto è il diritto di godere e usare un bene altrui, percependo i frutti, senza modificarne la destinazione economica.

Il donante può riservare per sé l'usufrutto dei beni donati per tutta la vita. Alla sua morte, l'usufrutto può passare a una o più persone designate, ma non in successione: non è ammessa una catena di usufruttuari (ad esempio, prima a Tizio, poi a Caio). Se il donante indica più persone, esse godono dell'usufrutto congiuntamente o disgiuntamente, ma sempre dopo la sua morte, non l'una dopo l'altra.

La disposizione si applica solo alle donazioni, non ad altri atti di trasferimento. L'effetto principale è che la proprietà nuda passa al donatario al momento della donazione, mentre il godimento rimane al donante e poi ai beneficiari indicati, fino all'estinzione dell'usufrutto.

Quando si applica

  • Un padre dona l'appartamento al figlio, riservando per sé l'usufrutto e dopo la sua morte per la moglie.
  • Una nonna dona la villetta alla nipote, riservando per sé l'usufrutto e per il fratello della nipote (congiuntamente).
  • Un donante riserva l'usufrutto per sé e poi per i suoi due nipoti, senza specificare un ordine successivo.
  • Una persona vuole donare il terreno ma mantenere l'usufrutto per sé e poi per la figlia; l'articolo 796 lo permette, ma non permette di aggiungere un ulteriore usufruttuario dopo la figlia.

Cosa questo articolo non dice

  • La possibilità di riservare l'usufrutto per più generazioni successive (ad esempio, sé, poi figlio, poi nipote) non è consentita dall'art. 796.
  • L'articolo non regola la costituzione di usufrutto per testamento (materia delle successioni) né la cessione dell'usufrutto da parte del beneficiario.
  • Non si applica alle donazioni modali (art. 793) in cui l'onere è diverso dalla riserva di usufrutto.
  • Non riguarda la riserva di disporre di cose determinate (art. 790) o la condizione di riversibilità (art. 791), istituti distinti.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 796 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile