Art. 794 Codice Civile

Onere illecito o impossibile nelle donazioni – Art. 794

L'art. 794 c.c. stabilisce che l'onere illecito o impossibile si considera non apposto; se era il solo motivo determinante, la donazione è nulla.

Testo ufficiale Art. 794 Codice Civile — Italia

L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo riguarda le donazioni che impongono un onere (un obbligo o una condizione) al donatario.

Se l'onere è illecito (contrario alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico) oppure impossibile (fisicamente o giuridicamente irrealizzabile), la legge lo considera come non scritto: la donazione resta valida e l'onere viene ignorato.

Tuttavia, se quell'onere è stato l'unica ragione per cui il donante ha fatto la donazione (motivo determinante), allora l'intera donazione è nulla. In pratica, bisogna valutare se senza quell'onere il donante non avrebbe donato affatto.

Quando si applica

  • Tizio dona a Caio un appartamento a patto che Caio commetta un reato (onere illecito). Se Tizio aveva altri motivi per donare, l'onere è ignorato e la donazione resta valida.
  • Tizia dona un terreno a Mevio a patto che Mevio vi costruisca una piscina, ma il terreno è in una zona vincolata dove non si può edificare (onere impossibile). La donazione è valida, l'onere non si applica.
  • Sempronio dona una somma a Caia a condizione che Caia sposi una persona specifica (onere lecito?). Se l'onere è illecito perché impone un matrimonio forzato, e Sempronio ha donato solo per quello, la donazione è nulla.
  • Un donante aggiunge un onere illecito (es. non frequentare certi parenti) ma il suo scopo principale era aiutare il donatario economicamente: l'onere viene tolto, la donazione rimane.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica alle condizioni illecite nei contratti onerosi (per quelli valgono le regole generali sulla nullità parziale).
  • Non significa che un onere illecito renda sempre nulla la donazione: lo fa solo se era l'unico motivo determinante.
  • Non prevede la sostituzione dell'onere illecito con uno lecito: l'onere viene semplicemente cancellato.
  • Non riguarda le donazioni fatte a causa di un motivo illecito (disciplinate dall'art. 788) o per errore sul motivo (art. 787).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 794 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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