Onere illecito o impossibile nelle donazioni – Art. 794
L'art. 794 c.c. stabilisce che l'onere illecito o impossibile si considera non apposto; se era il solo motivo determinante, la donazione è nulla.
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo riguarda le donazioni che impongono un onere (un obbligo o una condizione) al donatario.
Se l'onere è illecito (contrario alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico) oppure impossibile (fisicamente o giuridicamente irrealizzabile), la legge lo considera come non scritto: la donazione resta valida e l'onere viene ignorato.
Tuttavia, se quell'onere è stato l'unica ragione per cui il donante ha fatto la donazione (motivo determinante), allora l'intera donazione è nulla. In pratica, bisogna valutare se senza quell'onere il donante non avrebbe donato affatto.
Quando si applica
- Tizio dona a Caio un appartamento a patto che Caio commetta un reato (onere illecito). Se Tizio aveva altri motivi per donare, l'onere è ignorato e la donazione resta valida.
- Tizia dona un terreno a Mevio a patto che Mevio vi costruisca una piscina, ma il terreno è in una zona vincolata dove non si può edificare (onere impossibile). La donazione è valida, l'onere non si applica.
- Sempronio dona una somma a Caia a condizione che Caia sposi una persona specifica (onere lecito?). Se l'onere è illecito perché impone un matrimonio forzato, e Sempronio ha donato solo per quello, la donazione è nulla.
- Un donante aggiunge un onere illecito (es. non frequentare certi parenti) ma il suo scopo principale era aiutare il donatario economicamente: l'onere viene tolto, la donazione rimane.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica alle condizioni illecite nei contratti onerosi (per quelli valgono le regole generali sulla nullità parziale).
- Non significa che un onere illecito renda sempre nulla la donazione: lo fa solo se era l'unico motivo determinante.
- Non prevede la sostituzione dell'onere illecito con uno lecito: l'onere viene semplicemente cancellato.
- Non riguarda le donazioni fatte a causa di un motivo illecito (disciplinate dall'art. 788) o per errore sul motivo (art. 787).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 794 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.