Art. 795 Codice Civile

Divieto di sostituzione nelle donazioni - Art. 795

Art. 795 vieta sostituzioni nelle donazioni salvo casi previsti per atti di ultima volontà; nullità sostituzione non invalida donazione.

Testo ufficiale Art. 795 Codice Civile — Italia

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà. La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo vieta, nelle donazioni, le clausole che prevedono la sostituzione del donatario con un'altra persona (ad esempio, se il donatario muore prima di un certo evento). Tali sostituzioni sono permesse solo nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà (cioè nei testamenti). Se una donazione contiene una sostituzione vietata, la clausola è nulla, ma la donazione stessa resta valida: solo la parte di sostituzione viene eliminata.

Quando si applica

  • Un genitore dona una casa al figlio con la clausola che, se il figlio muore senza figli, la casa vada al nipote: la clausola è una sostituzione vietata.
  • Una donazione in cui si stabilisce che il donatario non può vendere il bene e che alla sua morte il bene passi a un terzo designato.
  • Un notaio inserisce in un atto di donazione una sostituzione fedecommissaria, che viene dichiarata nulla, ma la donazione rimane efficace.
  • Una donazione a favore di un nascituro (art. 784) può contenere una sostituzione nei limiti consentiti dal codice, ma al di fuori di quei limiti è vietata.

Cosa questo articolo non dice

  • Le sostituzioni nei testamenti: sono regolate dalle norme sulle successioni, non dall'art. 795.
  • Le condizioni risolutive o sospensive di una donazione che non prevedono un cambio di beneficiario (es. donazione sottoposta a condizione che il donatario si laurei).
  • La riserva di usufrutto a favore del donante (art. 796), che non è una sostituzione ma un diritto reale.
  • La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli (art. 803), che è un rimedio diverso.

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