Donazione nulla per motivo illecito - Art. 788
Secondo l'Art. 788 c.c., una donazione è nulla se il motivo illecito risulta dall'atto ed è l'unico che ha determinato la liberalità.
Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La donazione è nulla quando il motivo che ha spinto il donante è illecito, a patto che quel motivo risulti dall'atto stesso e sia stato l'unico a determinare la liberalità.
Per 'motivo illecito' si intende una ragione contraria alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Il motivo deve emergere chiaramente dal documento della donazione e non devono esserci altre ragioni valide che abbiano convinto il donante.
Se manca anche una sola di queste condizioni – ad esempio il motivo non è scritto nell'atto, oppure il donante aveva anche un motivo lecito – la donazione non è nulla per questa norma.
Quando si applica
- Una persona dona un immobile per indurre il donatario a commettere un reato.
- Un genitore dona una somma di denaro a un funzionario pubblico per ottenere un favore illecito.
- Un donante regala un'azienda per aggirare un divieto di concorrenza imposto dalla legge.
- Una donazione viene fatta con la clausola che il donatario si liberi di un testimone scomodo.
Cosa questo articolo non dice
- Il caso in cui il motivo illecito sia soltanto sospettato, ma non risulti dall'atto: la donazione resta valida.
- L'errore sul motivo (art. 787): se il donante si sbaglia sul motivo, la donazione è annullabile, non nulla.
- L'onere illecito o impossibile (art. 794): riguarda un obbligo accessorio, non il motivo determinante.
- La donazione simulata: si applicano le norme sulla simulazione, non questa regola.
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