Conferma e esecuzione volontaria donazioni nulle Art. 799
La nullità della donazione non può essere opposta dagli eredi che, dopo la morte del donante, l'hanno confermata o eseguita volontariamente conoscendo la causa.
La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo impedisce agli eredi e agli aventi causa del donante di far valere la nullità di una donazione se, dopo la morte del donante e conoscendo il motivo della nullità, hanno confermato la donazione o vi hanno dato esecuzione volontaria.
La conferma può essere espressa o tacita, purché sia volontaria e consapevole. L'esecuzione volontaria consiste in un comportamento che dimostri l'intenzione di mantenere in vita la donazione, come ad esempio il pagamento di un debito o la consegna del bene.
Questa regola non si applica al donante stesso né agli eredi che ignoravano la causa di nullità al momento della conferma o dell'esecuzione.
Quando si applica
- Un erede che, dopo la morte del padre, firma un atto di conferma di una donazione nulla sapendo che mancava la forma pubblica.
- Il figlio del donante che, conoscendo che la donazione era nulla per motivo illecito, accetta volontariamente di consegnare l'immobile donato al beneficiario.
- Un avente causa del donante che, dopo la morte di quest'ultimo, paga le imposte relative alla donazione nulla, confermandola implicitamente.
- Gli eredi che, pur sapendo che la donazione era nulla per difetto di capacità del donante, non la contestano e lasciano che il donatario ne goda i frutti.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica agli eredi che ignoravano la causa di nullità al momento della conferma o dell'esecuzione.
- Non si applica al donante stesso, se ancora in vita, che intenda far valere la nullità.
- Non disciplina la nullità della donazione derivante da vizi del consenso (errore, violenza, dolo) se gli eredi non ne erano a conoscenza.
- Non regola la revocazione della donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, trattata negli articoli 800 e seguenti.
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