Divieto di rinunzia preventiva - Art. 806
L'art. 806 c.c. dichiara nulla la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli.
Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 806 del codice civile stabilisce che non è valida la rinunzia fatta prima che sorga il diritto di revocare la donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. In altre parole, il donatore non può rinunciare in anticipo, ad esempio nel contratto di donazione stesso, alla facoltà di chiedere la revocazione se il donatario si comporta in modo ingrato o se nascono figli che il donatore non aveva o ignorava di avere.
Per "rinunzia preventiva" si intende qualsiasi dichiarazione con cui il donatore, prima che si verifichi l'evento che legittima la revocazione (l'ingratitudine o la nascita dei figli), manifesta la volontà di non avvalersi di tale rimedio. Questa clausola è considerata nulla dalla legge, a tutela del donatore che potrebbe essere indotto a firmarla senza piena consapevolezza.
La disposizione non riguarda invece la rinunzia successiva all'atto di ingratitudine o alla nascita dei figli: in quel caso il donatore può liberamente decidere di non esercitare l'azione di revocazione. La nullità colpisce solo la rinuncia anticipata, indipendentemente dalla forma in cui è espressa.
Quando si applica
- Tizio dona un appartamento al figlio Caio inserendo nel contratto una clausola: «Il donatore rinuncia preventivamente a ogni diritto di revocare la donazione per ingratitudine». Tale clausola è nulla e Tizio potrà comunque agire per revoca se Caio si rende colpevole di gravi ingiurie.
- Sempronia dona un'auto a un amico e, nel medesimo atto, dichiara di rinunciare alla revocazione per sopravvenienza di figli. Se successivamente Sempronia ha un figlio, la rinuncia è inefficace e può chiedere la revocazione.
- Un notaio redige una donazione con una clausola di esonero dalla revocazione per ingratitudine, ritenendola valida. In realtà l'art. 806 rende nulla quella parte dell'atto, e il donatore conserva il diritto di revocare.
- Il donante firma un documento separato, contestuale alla donazione, con cui rinuncia alla revocazione per qualunque causa. Tale rinuncia, se anteriore al fatto che darebbe luogo alla revoca, è invalida.
Cosa questo articolo non dice
- Questa norma non si applica alla rinunzia fatta dopo che si è verificata l'ingratitudine o la sopravvenienza di figli: in quel caso la rinuncia è valida e il donatore perde il diritto di revocare.
- Non riguarda la validità della donazione stessa, ma solo la clausola di rinuncia preventiva. La donazione resta comunque efficace (salvo altri vizi).
- Non copre le revocazioni per altre cause, come l'inadempimento dell'onere (art. 800) o la revocazione per sopravvenienza di figli prevista dall'art. 803; qui si tratta solo della rinuncia preventiva a tali azioni.
- L'articolo 806 non rende automatica la revocazione: il donatore deve comunque agire in giudizio entro i termini previsti dagli artt. 802 e 804.
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