Matrimonio davanti a ministro cattolico - Art. 82
Art. 82 del Codice Civile stabilisce che il matrimonio celebrato davanti a ministro cattolico è regolato dal Concordato e da leggi speciali.
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 82 del Codice Civile non definisce le regole del matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico. Stabilisce invece che quel matrimonio è disciplinato dal Concordato tra Italia e Santa Sede e dalle leggi speciali emanate in materia.
In pratica, per conoscere requisiti, effetti civili e procedura di un matrimonio cattolico con effetti civili (matrimonio concordatario) bisogna guardare fuori dal Codice Civile: al Concordato lateranense e alla legge che lo ha reso esecutivo, oltre ad altre norme speciali.
L'articolo si limita a rinviare a quelle fonti: non contiene disposizioni autonome sulla celebrazione, sulla trascrizione o sulle cause di nullità.
Quando si applica
- Una coppia si sposa in chiesa davanti a un prete cattolico e chiede quali effetti civili abbia il matrimonio.
- Un cittadino vuole sapere se il matrimonio cattolico celebrato in Italia è riconosciuto dallo Stato senza ulteriori adempimenti.
- Un ministro del culto cattolico celebra un matrimonio senza rispettare le formalità previste dal Concordato e si chiede se sia valido civilmente.
- Una persona si informa sulla differenza tra matrimonio civile e matrimonio religioso cattolico con effetti civili.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola i matrimoni celebrati davanti a ministri di altri culti ammessi nello Stato (questi sono disciplinati dall'art. 83 del Codice Civile).
- Non stabilisce l'età minima per contrarre matrimonio, né gli impedimenti o le cause di nullità (sono previsti dal diritto canonico e dalle leggi speciali concordatarie).
- Non detta le norme sulla promessa di matrimonio (regolata dall'art. 81 del Codice Civile).
- Non riguarda gli effetti patrimoniali del matrimonio (come regime patrimoniale, successioni) che restano disciplinati dal Codice Civile.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 82 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.