Art. 82 Codice Civile

Matrimonio davanti a ministro cattolico - Art. 82

Art. 82 del Codice Civile stabilisce che il matrimonio celebrato davanti a ministro cattolico è regolato dal Concordato e da leggi speciali.

Testo ufficiale Art. 82 Codice Civile — Italia

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 82 del Codice Civile non definisce le regole del matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico. Stabilisce invece che quel matrimonio è disciplinato dal Concordato tra Italia e Santa Sede e dalle leggi speciali emanate in materia.

In pratica, per conoscere requisiti, effetti civili e procedura di un matrimonio cattolico con effetti civili (matrimonio concordatario) bisogna guardare fuori dal Codice Civile: al Concordato lateranense e alla legge che lo ha reso esecutivo, oltre ad altre norme speciali.

L'articolo si limita a rinviare a quelle fonti: non contiene disposizioni autonome sulla celebrazione, sulla trascrizione o sulle cause di nullità.

Quando si applica

  • Una coppia si sposa in chiesa davanti a un prete cattolico e chiede quali effetti civili abbia il matrimonio.
  • Un cittadino vuole sapere se il matrimonio cattolico celebrato in Italia è riconosciuto dallo Stato senza ulteriori adempimenti.
  • Un ministro del culto cattolico celebra un matrimonio senza rispettare le formalità previste dal Concordato e si chiede se sia valido civilmente.
  • Una persona si informa sulla differenza tra matrimonio civile e matrimonio religioso cattolico con effetti civili.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola i matrimoni celebrati davanti a ministri di altri culti ammessi nello Stato (questi sono disciplinati dall'art. 83 del Codice Civile).
  • Non stabilisce l'età minima per contrarre matrimonio, né gli impedimenti o le cause di nullità (sono previsti dal diritto canonico e dalle leggi speciali concordatarie).
  • Non detta le norme sulla promessa di matrimonio (regolata dall'art. 81 del Codice Civile).
  • Non riguarda gli effetti patrimoniali del matrimonio (come regime patrimoniale, successioni) che restano disciplinati dal Codice Civile.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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