Art. 83 Codice Civile

Matrimonio davanti a ministri dei culti ammessi - Art. 83

Il matrimonio davanti a ministri di culti ammessi (escluso cattolico) è regolato dal capo seguente, salvo leggi speciali. Art. 83 c.c.

Testo ufficiale Art. 83 Codice Civile — Italia

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 83 del Codice Civile si applica al matrimonio celebrato davanti a un ministro di un culto diverso da quello cattolico, purché il culto sia ammesso dallo Stato.

Stabilisce che questo matrimonio è regolato dalle stesse norme del capo successivo (che riguarda il matrimonio civile) salvo che una legge speciale per quel culto contenga disposizioni diverse. In pratica, si rinvia alle regole generali del codice per la celebrazione, salvo le eccezioni previste dalle leggi specifiche per ciascun culto ammesso.

Quando si applica

  • Un matrimonio celebrato da un pastore valdese in Italia.
  • Un matrimonio celebrato da un rabbino di una comunità ebraica riconosciuta.
  • Un matrimonio celebrato da un ministro di culto di una confessione con intesa (ad esempio, buddista).
  • Un matrimonio celebrato da un ministro di culto di una confessione senza intesa ma ammessa (es. ortodossa).

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola il matrimonio cattolico (art. 82).
  • Non stabilisce i requisiti di forma o sostanza del matrimonio, ma rinvia ad altre norme.
  • Non si applica a matrimoni celebrati all'estero.
  • Non riguarda la celebrazione davanti a un ufficiale dello stato civile (matrimonio civile).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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