Risarcimento danni promessa di matrimonio – Art. 81
Promessa matrimonio per atto pubblico, scrittura privata o richiesta. Rifiuto ingiustificato obbliga a risarcire spese e obbligazioni. Termine: un anno.
Risarcimento dei danni. La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo si applica quando due persone si promettono reciprocamente matrimonio in una delle forme previste: atto pubblico, scrittura privata, oppure richiesta di pubblicazione. Se uno dei promittenti, senza un giusto motivo, si rifiuta di sposare l'altro, deve risarcire le spese che l'altra parte ha sostenuto e i debiti che ha contratto a causa di quella promessa.
Il risarcimento non è illimitato: viene calcolato entro il limite di quanto le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione sociale ed economica delle parti. Lo stesso obbligo vale anche se è il promittente stesso, con la propria colpa, a dare all'altro un giusto motivo per rifiutare il matrimonio.
La persona che vuole ottenere il risarcimento deve fare domanda entro un anno dal giorno in cui l'altro ha rifiutato di celebrare il matrimonio. Trascorso questo termine, il diritto si perde.
Quando si applica
- Una coppia firma una scrittura privata di promessa di matrimonio. A pochi giorni dalle nozze, uno dei due si tira indietro senza una ragione valida. L'altro aveva già pagato l'abito da sposa e il deposito per la sala del ricevimento: può chiedere il rimborso di quelle spese.
- Due fidanzati fanno richiesta di pubblicazione in Comune. Pochi giorni dopo, la futura sposa rifiuta di sposarsi perché ha cambiato idea. Il futuro sposo aveva già versato l'acconto al fotografo e al catering: può chiedere il risarcimento di quelle obbligazioni contratte.
- Un minore autorizzato dal tribunale (articolo 84) promette matrimonio per atto pubblico. Successivamente rifiuta senza giusto motivo. L'altra parte aveva preso un prestito per organizzare il matrimonio: può ottenere il risarcimento, entro il limite della propria condizione.
- Il promittente tradisce la fiducia del partner (es. ammette una relazione extraconiugale), dando all'altro un giusto motivo per rifiutare le nozze. In questo caso, il promittente colpevole deve comunque risarcire le spese e le obbligazioni contratte dall'altro.
- Una promessa di matrimonio fatta oralmente tra due persone, senza alcun documento scritto o richiesta di pubblicazione: non rientra nell'ambito di questo articolo.
Cosa questo articolo non dice
- Danni morali o per la sofferenza emotiva causata dalla rottura del fidanzamento: l'articolo prevede solo il rimborso di spese materiali e obbligazioni pecuniarie.
- Restituzione degli anelli o dei regali scambiati durante il fidanzamento: quella materia è regolata dall'articolo 80 (Restituzione dei doni) e non da questo articolo.
- Promessa di matrimonio fatta da un minore senza l'autorizzazione del tribunale (articolo 84): l'articolo 81 non si applica perché richiede che il minore sia stato ammesso a contrarre matrimonio.
- Rifiuto di sposarsi basato su un giusto motivo (es. violenza, inganno, malattia grave): in quel caso il promittente non è obbligato a risarcire, a meno che non sia lui stesso ad aver dato con colpa il motivo del rifiuto.
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