Art. 84 Codice Civile

Matrimonio dei minori e deroga per gravi motivi - Art. 84

I minori non possono contrarre matrimonio. Il tribunale può ammettere chi ha compiuto sedici anni per gravi motivi. Reclamo entro dieci giorni.

Testo ufficiale Art. 84 Codice Civile — Italia

Età . I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma stabilisce l'incapacità generale dei minorenni a contrarre matrimonio. La regola generale subisce un'eccezione soltanto per chi ha già compiuto sedici anni, il quale può presentare istanza al tribunale per essere autorizzato alle nozze in presenza di gravi motivi e dopo la verifica della sua maturità psicofisica.

Il procedimento si svolge davanti al tribunale in camera di consiglio, ossia in una sede riservata senza udienza pubblica. Il giudice decide con decreto dopo aver ascoltato il pubblico ministero, i genitori oppure il tutore del minorenne interessato.

Contro la decisione del tribunale è possibile proporre reclamo alla corte d'appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. L'autorizzazione al matrimonio diventa efficace soltanto allo scadere di questo termine senza che sia stata avanzata impugnazione.

Quando si applica

  • Una persona di sedici anni chiede al tribunale l'autorizzazione a sposarsi per gravi motivi personali.
  • I genitori di un minorenne di sedici anni vengono convocati dal tribunale per esprimere la propria opinione sulla richiesta di matrimonio del figlio.
  • Il pubblico ministero o un genitore presenta reclamo alla corte d'appello entro dieci giorni per contestare il decreto che concede l'autorizzazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Richiesta di autorizzazione al matrimonio per chi non ha ancora compiuto sedici anni, caso per il quale il divieto è assoluto.
  • Incapacità di contrarre matrimonio derivante da interdizione per infermità di mente.
  • Riconoscimento della validità di matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri di culti ammessi.

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