Obblighi temporanei per aziende (Art. 836)
L'art. 836 permette all'autorità amministrativa di imporre vincoli temporanei a aziende commerciali e agricole per cause dell'art. 835, secondo leggi speciali.
Per le cause indicate dall'articolo precedente l'autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 836 del Codice Civile attribuisce all'autorità amministrativa il potere di imporre vincoli o obblighi temporanei alle aziende commerciali e agricole. Questo potere può essere esercitato solo per le cause indicate nell'articolo 835 (requisizioni) e nei limiti stabiliti da leggi speciali.
I vincoli sono di carattere temporaneo e riguardano specificamente le aziende commerciali e agricole, non altri soggetti o tipi di imprese. La disposizione non definisce i vincoli stessi, ma rimanda a leggi speciali per la loro disciplina concreta.
Quando si applica
- Un'azienda agricola è obbligata a garantire il pascolo per il bestiame di proprietà pubblica durante un'emergenza.
- Un supermercato è temporaneamente vincolato a vendere alcuni prodotti a prezzo calmierato per far fronte a una crisi.
- Un'azienda vinicola è tenuta a destinare parte della propria produzione a riserve statali per un periodo limitato.
- Un esercizio commerciale è obbligato a fornire mezzi di trasporto per evacuazioni in caso di calamità naturale.
Cosa questo articolo non dice
- La requisizione di beni immobili (coperta dall'art. 835).
- L'espropriazione per pubblica utilità (art. 834).
- Vincoli permanenti su aziende industriali (non menzionate nell'articolo).
- Obblighi imposti a persone fisiche (non aziende).
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