Art. 85 Codice Civile

Divieto di matrimonio dell'interdetto - Art. 85

Chi è interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio. Se la procedura è avviata, il PM può sospendere la celebrazione fino alla sentenza.

Testo ufficiale Art. 85 Codice Civile — Italia

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce che chi è stato dichiarato interdetto per infermità di mente non ha la capacità legale di contrarre matrimonio. L'interdizione è la misura giudiziale prevista per le persone che si trovano in una condizione di abituale e grave infermità mentale, tali da non poter provvedere ai propri interessi.

Se il procedimento di interdizione non si è ancora concluso con una sentenza definitiva, ma l'istanza è già stata presentata in tribunale, il matrimonio non viene automaticamente vietato. Tuttavia, il pubblico ministero ha il potere di chiedere al giudice di sospendere le nozze. In tal caso, la celebrazione resta bloccata fino a quando la sentenza sull'interdizione non diventa irrevocabile.

Quando si applica

  • Una persona per la quale è già stata emessa una sentenza definitiva di interdizione intende fissare la data delle nozze.
  • Un familiare ha depositato in tribunale la domanda per far interdire un parente con grave infermità e quest'ultimo programma di sposarsi prima del verdetto.
  • Il pubblico ministero interviene per bloccare le pubblicazioni o la celebrazione del matrimonio di una persona sottoposta a giudizio di interdizione.

Cosa questo articolo non dice

  • Il matrimonio di chi è sottoposto ad amministrazione di sostegno, la cui capacità di sposarsi dipende dalle prescrizioni stabilite dal giudice tutelare.
  • Le nozze celebrate da chi era momentaneamente incapace di intendere o di volere al momento del sì senza essere interdetto.
  • I requisiti di età minima o l'assenza di precedenti vincoli coniugali per potersi sposare, previsti dagli articoli 84 e 86.

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