Art. 86 Codice Civile

Nessun nuovo matrimonio se già vincolati – Art. 86

L'articolo 86 del Codice Civile vieta il matrimonio a chi è già vincolato da un precedente matrimonio o da unione civile. Modifica efficace dal 5 giugno 2016.

Testo ufficiale Art. 86 Codice Civile — Italia

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente. 258 ------------- AGGIORNAMENTO (258) La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 86 del Codice Civile stabilisce un impedimento al matrimonio: non può contrarre matrimonio chi è già vincolato da un precedente matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Questo significa che una persona già sposata o già unita civilmente non può sposarsi nuovamente fino a quando il vincolo precedente non sia stato sciolto (ad esempio con divorzio o annullamento).

La disposizione è stata modificata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha incluso l'unione civile tra persone dello stesso sesso tra i vincoli che impediscono il matrimonio. La modifica è efficace dal 5 giugno 2016.

Quando si applica

  • Una persona già sposata tenta di contrarre un secondo matrimonio senza aver ottenuto il divorzio.
  • Una persona che ha registrato un'unione civile con un partner dello stesso sesso successivamente tenta di sposare un'altra persona.
  • Un coniuge separato legalmente ma non ancora divorziato prova a risposarsi.
  • Un cittadino italiano che ha contratto matrimonio all'estero e non ha ancora ottenuto il riconoscimento del divorzio in Italia cerca di sposarsi in Italia.

Cosa questo articolo non dice

  • Non vieta il matrimonio dopo un precedente matrimonio annullato (sentenza di nullità).
  • Non si applica a precedenti unioni di fatto o convivenze non registrate.
  • Non vieta il matrimonio dopo la morte del coniuge o del partner dell'unione civile.
  • Non riguarda il matrimonio contratto dopo la dissoluzione legale di un'unione civile (ad esempio dopo lo scioglimento).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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