Distanze per forni, macchinari e depositi: Art. 890
L'Art. 890 impone di rispettare le distanze dei regolamenti (o quelle necessarie per evitare danni) per collocare sostanze nocive, stalle, camini o macchinari.
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina la realizzazione di opere e la collocazione di impianti o depositi potenzialmente nocivi o pericolosi nei pressi del confine tra due proprietà, anche se sul limite si trova già un muro divisorio. La disposizione riguarda la costruzione di forni, camini, stalle e magazzini di sale, il deposito di sostanze umide, esplosive o nocive, e l'installazione di macchinari capaci di arrecare danni.
La regola fondamentale richiede il rispetto delle distanze stabilite dai regolamenti locali. In mancanza di una distanza specifica prevista dai regolamenti, chi esegue l'opera deve comunque posizionarla alla distanza necessaria a preservare le proprietà vicine da ogni pregiudizio per la solidità delle strutture, la salubrità e la sicurezza.
Quando si applica
- Un vicino installa una canna fumaria o un camino ridosso del muro di confine senza osservare le distanze dei regolamenti locali.
- Il proprietario del fondo confinante realizza una stalla o un forno a ridosso del limite di proprietà.
- Installazione di macchinari che provocano vibrazioni o pericoli per la stabilità del fabbricato adiacente.
- Deposito di sostanze umide, esplosive o nocive a ridosso della parete divisoria con il vicino.
Cosa questo articolo non dice
- Distanze da rispettare per scavare pozzi, cisterne, fosse o posare tubi (disciplinate dall'articolo 889).
- Distanze minime per la piantumazione di alberi, siepi e piante dal confine (disciplinate dagli articoli 892, 893 e seguenti).
- Distanze ed esecuzione di canali e fossi presso il confine (disciplinate dall'articolo 891).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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