Art. 891 Codice Civile

Distanze per scavare canali e fossi - Art. 891

Scavare un fosso o canale vicino al confine richiede una distanza pari alla sua profondità, dal confine al ciglio della sponda più vicina, salvo norme locali.

Testo ufficiale Art. 891 Codice Civile — Italia

Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se vuoi scavare un fosso o un canale vicino al confine con il terreno del vicino, devi tenere una distanza almeno pari alla profondità del fosso. La distanza si misura dal confine fino al bordo (ciglio) della sponda più vicina.

La sponda deve essere inclinata in modo naturale (a scarpa) oppure rinforzata con opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una strada privata, la distanza si misura in modo diverso: da ciglio a ciglio o dal ciglio al bordo esterno della strada.

I regolamenti locali possono stabilire regole diverse. In tal caso, si applicano quelle.

Quando si applica

  • Un proprietario vuole scavare un canale per irrigare il suo campo lungo il confine con il vicino.
  • Due vicini condividono un fosso di confine e uno dei due vuole approfondirlo.
  • Un costruttore scava un fosso per le fondamenta di un muro di cinta vicino al confine.
  • Un agricoltore scava un fossato per drenare l'acqua vicino a una strada privata che funge da confine.
  • Un proprietario vuole realizzare un canale di scolo parallelo al confine, ma il terreno è in pendenza.

Cosa questo articolo non dice

  • La distanza per pozzi e cisterne (è regolata dall'art. 889).
  • La distanza per alberi (art. 892 e seguenti).
  • La comunione del fosso (art. 897).
  • La distanza per fabbriche e depositi pericolosi (art. 890).

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