Art. 889 Codice Civile

Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi - Art. 889

Per pozzi, cisterne, fosse di latrina o concime: almeno due metri dal confine. Per tubi di acqua, gas e simili: almeno un metro. Salvi regolamenti locali.

Testo ufficiale Art. 889 Codice Civile — Italia

Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 889 stabilisce distanze minime dal confine per pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime e per tubi. Per le prime opere la distanza da osservare è di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno. Per i tubi d'acqua pura o lurida, di gas e simili, la distanza minima è di un metro. Queste regole valgono anche se sul confine c'è un muro divisorio. I regolamenti locali possono imporre distanze diverse e in tal caso prevalgono.

Quando si applica

  • Un vicino scava un pozzo a meno di due metri dal confine con il tuo terreno.
  • Un condominio installa tubi del gas a meno di un metro dal confine.
  • Un agricoltore costruisce una fossa per concime a meno di due metri dal confine.
  • Un proprietario apre una cisterna per raccogliere acqua piovana a meno di due metri dal confine.
  • Un costruttore posa tubi di scarico a meno di un metro dal confine.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica alla costruzione di muri di cinta (art. 878).
  • Non si applica a fabbriche o depositi nocivi o pericolosi (art. 890).
  • Non si applica a canali e fossi (art. 891).
  • Non si applica alla distanza per gli alberi (art. 892).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 889 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile