Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi - Art. 889
Per pozzi, cisterne, fosse di latrina o concime: almeno due metri dal confine. Per tubi di acqua, gas e simili: almeno un metro. Salvi regolamenti locali.
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 889 stabilisce distanze minime dal confine per pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime e per tubi. Per le prime opere la distanza da osservare è di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno. Per i tubi d'acqua pura o lurida, di gas e simili, la distanza minima è di un metro. Queste regole valgono anche se sul confine c'è un muro divisorio. I regolamenti locali possono imporre distanze diverse e in tal caso prevalgono.
Quando si applica
- Un vicino scava un pozzo a meno di due metri dal confine con il tuo terreno.
- Un condominio installa tubi del gas a meno di un metro dal confine.
- Un agricoltore costruisce una fossa per concime a meno di due metri dal confine.
- Un proprietario apre una cisterna per raccogliere acqua piovana a meno di due metri dal confine.
- Un costruttore posa tubi di scarico a meno di un metro dal confine.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica alla costruzione di muri di cinta (art. 878).
- Non si applica a fabbriche o depositi nocivi o pericolosi (art. 890).
- Non si applica a canali e fossi (art. 891).
- Non si applica alla distanza per gli alberi (art. 892).
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