Art. 898 Codice Civile

Comunione di siepi - Art. 898

Presunzione di comunione della siepe tra fondi: manutenzione a spese comuni, salvo prova contraria. Se un fondo è recintato, la siepe è del proprietario.

Testo ufficiale Art. 898 Codice Civile — Italia

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario. Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando una siepe cresce sul confine tra due terreni (fondi), la legge presume che appartenga a entrambi i proprietari in parti uguali. Di conseguenza, le spese per la manutenzione (potatura, taglio, riparazione) sono sostenute in comune, salvo che non esista un termine di confine – ad esempio un paletto o un muretto – o un'altra prova (come un documento o una testimonianza) che indichi il contrario.

Se invece solo uno dei due terreni è recintato (ad esempio con una rete o una staccionata), allora la presunzione cambia: la siepe si considera di proprietà del proprietario del fondo recintato. Allo stesso modo, se in base ai termini di confine esistenti la siepe risulta dal lato di un solo proprietario, quella siepe gli appartiene.

La regola vale per le siepi, non per gli alberi isolati o per i fossi, che hanno proprie disposizioni.

Quando si applica

  • Due vicini hanno una siepe di bosso sul confine. Nessun termine di confine. Devono dividere le spese di potatura.
  • Un fondo è chiuso da una recinzione metallica e una siepe di lauro cresce lungo la recinzione. La siepe appartiene al proprietario del fondo recintato.
  • Un vecchio cippo di confine in pietra segna il limite tra due proprietà; una siepe corre sopra il cippo. Il cippo è un termine di confine, quindi la presunzione di comunione può essere superata.
  • Un proprietario ha un atto notarile che attesta di aver piantato la siepe a sue spese. Questa è prova in contrario che esclude la comunione.

Cosa questo articolo non dice

  • La norma non si applica agli alberi che non formano una siepe (a quelli si applicano gli articoli 892 e seguenti).
  • Non disciplina la comunione dei fossi (art. 897).
  • Non riguarda la recisione di rami o radici che invadono il fondo vicino (art. 896).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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