Esonero dal contributo nelle spese muro - Art. 888
Il vicino esime dal pagamento cedendo metà terreno. Muro di proprietà del costruttore, ma vicino può renderlo comune (art.874) senza pagare suolo.
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell'art. 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il vicino che non vuole contribuire alle spese per costruire un muro divisorio o di cinta può evitare il pagamento cedendo gratuitamente al costruttore la metà del terreno su cui il muro viene eretto. In questo caso il muro diventa di proprietà esclusiva di chi lo ha costruito.
Tuttavia, il vicino che ha ceduto il terreno conserva la facoltà di rendere il muro comune ai sensi dell'articolo 874. Se decide di farlo, non deve pagare la metà del valore del suolo, perché il terreno è già stato ceduto.
La norma non si applica se il muro è già comune o se il vicino non cede il terreno: in quel caso deve pagare la metà delle spese secondo le regole generali (art. 882 e seguenti).
Quando si applica
- Un vicino costruisce un muro di cinta lungo il confine. L'altro vicino, per evitare di pagare metà delle spese, cede gratuitamente la metà del terreno su cui sorge il muro.
- Dopo la cessione, il vicino intende appoggiare una tettoia al muro: può renderlo comune ex art. 874 senza pagare il valore del suolo.
- Un vicino si rifiuta di pagare la sua quota di costruzione, ma non vuole cedere il terreno: deve pagare per intero la metà delle spese.
Cosa questo articolo non dice
- La norma non si applica ai muri già comuni tra i vicini, la cui manutenzione è regolata dall'art. 882.
- Non riguarda i muri di cinta già esistenti che non sono in costruzione.
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