Alberi in siepe comune e sul confine - art. 899
Art. 899: alberi in siepe comune sono comuni. Quelli sul confine si presumono comuni. Il taglio richiede consenso o autorizzazione giudiziaria.
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni. Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario. Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 899 riguarda gli alberi che si trovano in una siepe comune (cioè che appartiene a più proprietari confinanti) e quelli che crescono esattamente sulla linea di confine tra due fondi. Per gli alberi nella siepe comune la legge stabilisce che sono di proprietà comune di tutti i comproprietari della siepe.
Per gli alberi sul confine, invece, scatta una presunzione: si considerano di proprietà comune a meno che non vi sia un titolo (ad esempio un atto notarile) o una prova che dimostri il contrario.
Infine, il taglio di questi alberi – sia quelli in siepe comune sia quelli sul confine – non può essere deciso da un solo proprietario. Serve il consenso di tutti i comproprietari oppure, in mancanza, un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne riconosca la necessità o la convenienza.
Quando si applica
- Un vicino taglia un albero che cresce nella siepe comune senza chiedere il permesso agli altri proprietari.
- Due proprietari confinanti discutono su chi appartenga un albero che si trova esattamente sul confine; uno sostiene di averlo piantato lui.
- Un proprietario vuole eliminare una siepe comune perché gli ombreggia il giardino, ma l'altro non è d'accordo.
- Dopo una tempesta, un albero sul confine cade; i vicini non sanno se possono rimuoverlo da soli.
- Un giudice viene chiamato per autorizzare il taglio di un albero in siepe comune quando uno dei comproprietari si oppone senza motivo.
Cosa questo articolo non dice
- La norma non disciplina il taglio di alberi che si trovano interamente all'interno di un fondo, lontano dal confine o da siepi comuni: per quelli valgono le regole generali sulla proprietà e le distanze.
- Non riguarda la recisione di rami o radici che invadono il fondo vicino: questo è regolato dall'art. 896.
- Non stabilisce chi deve sostenere le spese di manutenzione di una siepe comune o di un albero comune.
- Non si applica agli alberi piantati a distanza non legale da un confine: per quelli si veda l'art. 894 e seguenti.
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