Art. 9 Codice Civile

Tutela dello pseudonimo - Art. 9

Lo pseudonimo che ha acquistato l'importanza del nome può essere tutelato ai sensi dell'art. 7 c.c., che protegge il diritto al nome.

Testo ufficiale Art. 9 Codice Civile — Italia

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo applica allo pseudonimo la stessa tutela prevista per il nome dall'art. 7. Lo pseudonimo protetto è quello usato da una persona in modo da avere acquistato l'importanza del nome, cioè quando è riconosciuto come segno identificativo di quella persona.

Se ricorre questa condizione, l'art. 7 permette di chiedere la cessazione dell'uso indebito da parte di altri e il risarcimento del danno. L'art. 9 non introduce un diritto separato: richiama solo le regole del nome.

Non ogni pseudonimo è protetto. Un soprannome occasionale o uno pseudonimo non conosciuto non ha l'importanza del nome e non rientra in questa tutela.

Quando si applica

  • Un autore famoso con lo pseudonimo 'Giallo' scopre che un altro scrittore usa lo stesso pseudonimo per i propri libri.
  • Un cantante noto come 'Ray' vede un altro artista esibirsi con lo stesso nome d'arte nei locali.
  • Un'attrice usa lo pseudonimo 'Nina' da anni; un'azienda pubblicizza un prodotto con quel nome per far credere che sia lei.
  • Un intellettuale è noto con lo pseudonimo 'Dottor Rossi'; un'altra persona firma articoli politici con lo stesso pseudonimo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non protegge uno pseudonimo che non abbia acquistato una vera notorietà: un nomignolo usato solo tra conoscenti non ha l'importanza del nome.
  • Non attribuisce un diritto assoluto e automatico a ogni pseudonimo, nemmeno a quelli famosi: serve dimostrare l'uso come segno identificativo della persona.
  • Non riguarda la registrazione dello pseudonimo come marchio: la tutela del marchio segue regole diverse.
  • Non copre il caso in cui lo pseudonimo coincide con un nome comune e non viene usato per identificare una persona specifica.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 9 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile