Art. 92 Codice Civile

Regole sul matrimonio dei Principi Reali - Art. 92

L'art. 92 esenta il Re Imperatore e la Famiglia Reale da specifici limiti matrimoniali e richiede l'assenso del Re per le nozze dei Principi Reali.

Testo ufficiale Art. 92 Codice Civile — Italia

Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione stabilisce un regime speciale per le nozze della sovrana persona e della Famiglia Reale. Nello specifico, esclude l'applicazione di taluni impedimenti e requisiti ordinari previsti per la generalita dei cittadini dagli articoli 84, 87 (nei numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9) e dall'art. 90, quarto comma.

Oltre a disapplicare tali norme generali, il testo subordina la validita dei matrimoni contratti dai Principi e dalle Principesse Reali all'ottenimento del preventivo assenso da parte del Re Imperatore.

Quando si applica

  • Un Principe Reale che intende contrarre matrimonio valido secondo la norma originaria del codice ed necessita dell'assenso del sovrano.
  • Una Principessa Reale che contrae nozze richiedendo l'autorizzazione prevista per la casa reale.
  • Membri della Famiglia Reale che celebrano il matrimonio in deroga ai requisiti prescritti dall'art. 84 o dall'art. 87.

Cosa questo articolo non dice

  • Il matrimonio di cittadini italiani non appartenenti alla Famiglia Reale, regolato dalle norme ordinarie del Codice Civile.
  • La disciplina dei rapporti patrimoniali e del regime dei beni tra coniugi nell'ordinamento repubblicano.
  • Le unioni civili e i matrimoni regolati dal diritto civile contemporaneo.

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