Art. 93 Codice Civile

Obbligo di pubblicazione prima del matrimonio - Art. 93

Il matrimonio deve essere preceduto dalla pubblicazione a cura dell'ufficiale di stato civile. Comma abrogato dal D.P.R. 2000.

Testo ufficiale Art. 93 Codice Civile — Italia

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo impone che la celebrazione del matrimonio sia preceduta dalla pubblicazione, un avviso pubblico curato dall'ufficiale dello stato civile che rende nota l'intenzione di sposarsi.

Il comma originariamente previsto è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, per cui la norma attuale si limita al solo obbligo di pubblicazione, senza dettagli su modalità o eccezioni.

Quando si applica

  • Una coppia che fissa la data delle nozze deve prima richiedere all'ufficiale di stato civile di effettuare la pubblicazione.
  • Un terzo che ritiene di avere un impedimento (es. precedente matrimonio non sciolto) può presentare opposizione durante il periodo di pubblicazione.
  • L'ufficiale di stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio se la pubblicazione non è stata completata.
  • La pubblicazione è effettuata nel comune di residenza di uno dei nubendi (ma il luogo specifico è disciplinato dall'art. 94).

Cosa questo articolo non dice

  • La durata della pubblicazione non è qui prevista: è regolata dall'art. 94 e dal regolamento sullo stato civile.
  • Le eccezioni per matrimoni in imminente pericolo di vita non rientrano in questo articolo.
  • Questa norma non si applica al matrimonio concordatario o ai matrimoni celebrati all'estero.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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