Art. 926 Codice Civile

Acquisto di conigli, pesci e colombi migrati - Art. 926

I conigli, pesci o colombi che passano spontaneamente in un'altra conigliera, peschiera o colombaia diventano di proprietà del nuovo titolare (Art. 926).

Testo ufficiale Art. 926 Codice Civile — Italia

I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode. La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma disciplina il passaggio spontaneo di animali tra strutture destinate al loro allevamento o ricovero, come conigliere, peschiere e colombaie. Quando conigli, pesci o colombi si trasferiscono da una struttura all'altra, il proprietario della struttura di arrivo ne acquista la proprietà.

L'acquisto della proprietà avviene a condizione che gli animali non siano stati attirati nella nuova struttura con artifici, inganni o frodi. Se il passaggio è stato provocato con l'arte o con la frode, la regola dell'acquisto automatico della proprietà non si applica.

Per i colombi viaggiatori la regola generale soffre un'eccezione: la materia è regolata da specifiche disposizioni di legge applicabili alla loro categoria.

Quando si applica

  • I pesci di un vivaio che passano spontaneamente attraverso un canale aperto nella peschiera del fondo vicino.
  • I conigli che lasciano la propria conigliera e si stabiliscono autonomamente in quella del vicino.
  • I colombi che abbandonano una colombaia per insediarsi stabilmente nella colombaia di un altro allevatore.

Cosa questo articolo non dice

  • Il passaggio di animali provocato dal vicino tramite l'uso di cibo o inganni per attrarli.
  • I colombi viaggiatori, che sono soggetti a leggi speciali dedicate.
  • La fuga di animali domestici o mansuefatti come cani o gatti, disciplinata dagli articoli 925 e 927.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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