Cose ritrovate: obbligo di restituzione - Art. 927
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario o, se ignoto, consegnarla senza ritardo al podestà del luogo, indicando le circostanze.
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podestà del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 927 del Codice Civile impone a chiunque trovi un oggetto mobile (ad esempio un portafoglio, un telefono, un gioiello) di restituirlo al proprietario. Se il proprietario è sconosciuto, la cosa deve essere consegnata senza indugio al podestà del luogo del ritrovamento, specificando le circostanze.
L'obbligo sorge immediatamente al momento del ritrovamento. Il podestà è l'autorità locale (storicamente il sindaco o l'ufficio comunale). La norma non richiede che il ritrovatore faccia ulteriori ricerche oltre la consegna.
Questa disposizione è la prima di una serie di norme che regolano la sorte delle cose ritrovate, dalla pubblicazione del ritrovamento all'acquisto della proprietà dopo un certo periodo.
Quando si applica
- Trovare un portafoglio con documenti e denaro su un marciapiede
- Trovare un orologio d'oro in una spiaggia pubblica
- Trovare una bicicletta abbandonata in un parco
- Trovare un computer portatile in una sala d'attesa
Cosa questo articolo non dice
- La norma non si applica ai tesori nascosti (che sono disciplinati da altra disposizione del codice)
- Non regola la proprietà di animali selvatici o mansuefatti (materia di altri articoli)
- Non stabilisce cosa accade se il proprietario non si presenta (tale ipotesi è trattata in disposizioni successive)
- Non riguarda la rimozione di ingombri o beni immobili
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