Art. 94 Codice Civile

Dove richiedere le pubblicazioni di matrimonio - Art. 94

Le pubblicazioni di matrimonio si richiedono all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno sposo e si effettuano nei comuni di entrambi.

Testo ufficiale Art. 94 Codice Civile — Italia

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 . COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Prima della celebrazione del matrimonio è necessario richiedere la pubblicazione. Questa norma individua il comune competente a ricevere la domanda e il luogo in cui l'atto deve essere reso pubblico.

La richiesta va fatta all'ufficiale dello stato civile del comune in cui ha la residenza almeno uno dei due futuri sposi. La pubblicazione deve poi essere eseguita nei comuni di residenza di ciascuno di essi, anche se distinti.

I commi successivi sono stati abrogati dal d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che ha semplificato la disciplina dello stato civile.

Quando si applica

  • Due futuri sposi con la stessa residenza chiedono la pubblicazione nel comune in cui entrambi abitano.
  • I futuri sposi risiedono in due comuni diversi e presentano la domanda nel comune di uno dei due.
  • L'ufficiale dello stato civile del comune che riceve la richiesta provvede a informare il comune di residenza dell'altro sposo per affiggere la pubblicazione anche lì.

Cosa questo articolo non dice

  • I giorni necessari di affissione dell'atto e il termine entro cui occorre poi celebrare le nozze.
  • I requisiti di età o la sussistenza di impedimenti al matrimonio.
  • Le regole per la celebrazione del matrimonio all'estero da parte di non residenti.

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