Prendere pali per vigne e coltivazioni (Art. 992)
L'usufruttuario può prendere dai boschi i pali necessari per vigne e altre coltivazioni, rispettando la pratica costante della regione.
L'usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 992 del Codice Civile stabilisce che l'usufruttuario (chi ha il diritto di godere di un bene altrui) può prelevare dai boschi i pali di legno necessari per sostenere le vigne e altre coltivazioni che ne hanno bisogno. Questo diritto è limitato: deve sempre seguire la pratica costante della regione, cioè l'uso locale consolidato per il prelievo dei pali.
Il termine "pratica costante della regione" indica che l'usufruttuario non può prendere più pali di quanto sia usuale in quella zona, né agire in modo diverso dalle abitudini locali. La norma riguarda solo i pali per coltivazioni, non altri usi del legno.
Questo articolo fa parte delle disposizioni sull'usufrutto (artt. 981-999) e si inserisce tra i diritti specifici dell'usufruttuario riguardanti boschi, alberi e colture. Non concede un diritto generale di tagliare legna, ma solo quello di procurarsi sostegni per le piante coltivate.
Quando si applica
- Un usufruttuario che ha una vigna nel fondo e ha bisogno di pali per sostenere le viti.
- Un usufruttuario che coltiva piante di pomodori o fagioli e necessita di pali per farle arrampicare.
- Un usufruttuario che preleva pali dal bosco per una coltivazione di frutteti, seguendo la consuetudine locale.
- Un usufruttuario che prende pali per una coltivazione di luppolo (se la pratica regionale lo prevede).
Cosa questo articolo non dice
- Non permette all'usufruttuario di prendere legna da ardere dal bosco (tale diritto è regolato dall'art. 989 sui boschi).
- Non autorizza il taglio di alberi di alto fusto per ricavare pali (questo è disciplinato dagli artt. 990 e 991 sugli alberi).
- Non si applica a chi non è usufruttuario, come il proprietario o l'affittuario del fondo.
- Non consente di vendere i pali prelevati: devono essere usati solo per le coltivazioni del fondo in usufrutto.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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