Piantoni dei semenzai: uso dell'usufruttuario - Art. 993
L'usufruttuario può prelevare i piantoni dai semenzai, ma deve rispettare gli usi locali per tempi, modalità di estrazione e reimpianto.
L'usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo dell'estrazione e per la rimessa dei virgulti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 993 del Codice Civile disciplina il diritto dell'usufruttuario di utilizzare i piantoni (giovani piante) provenienti dai semenzai (vivaio di piantine). L'usufruttuario può prelevarli, ma deve attenersi alla "pratica costante della regione" per quanto riguarda il momento e le modalità di estrazione, nonché la sostituzione dei virgulti (i nuovi germogli). Questo significa che non può agire arbitrariamente, ma deve seguire gli usi locali.
In pratica, se in una zona è consuetudine estrarre i piantoni solo in primavera e reimpiantarli entro un certo periodo, l'usufruttuario è tenuto a rispettare tali usanze. La norma bilancia il suo diritto di godere del bene con l'esigenza di preservare la produttività del fondo.
Quando si applica
- Un usufruttuario preleva piantoni da un semenzaio per rinfoltire un bosco, ma deve farlo nel periodo indicato dagli usi locali.
- Un usufruttuario estrae virgulti in autunno, mentre la pratica regionale prescrive la primavera: viola l'articolo.
- Dopo l'estrazione, l'usufruttuario deve reimpiantare nuovi virgulti secondo le modalità consuete della zona.
- L'usufruttuario non può prelevare tutti i piantoni in una volta se la pratica locale prevede un prelievo graduale.
- Il proprietario del fondo contesta il prelievo perché l'usufruttuario non ha osservato le consuetudini locali.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non disciplina la vendita dei piantoni prelevati (si veda l'art. 984 sui frutti).
- Non regola il diritto di distruggere il semenzaio o di modificarne la struttura.
- Non si applica agli alberi di alto fusto (art. 989, 990) o agli alberi fruttiferi (art. 991).
- Non riguarda il perimento delle mandrie o dei greggi (art. 994).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 993 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.